1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia nazionale per lo spettacolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'Agenzia nazionale per lo spettacolo sono affidati la tenuta del registro nazionale degli agenti dello spettacolo e il coordinamento delle attività delle corrispondenti agenzie regionali, che tengono altrettanti registri regionali, nonché il compito di coordinare le attività di formazione iniziale, di aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione delle attività degli agenti dello spettacolo in Italia e all'estero.
a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;
b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche;
c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni artistiche in nome e per conto dell'artista, esclusivamente sulla base di un esplicito mandato dell'artista medesimo;
d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.
3. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi con i quali sono definiti, sulla base dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge:
a) l'istituzione della Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro nazionale di cui al comma 1, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti al
1) la rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali;
2) la rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
3) la rappresentanza degli agenti dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
4) la rappresentanza delle regioni;
b) l'iscrizione al registro nazionale, subordinata al superamento di un esame di idoneità all'esercizio della professione, e le modalità di svolgimento dell'esame;
c) i requisiti di carattere generale, in ordine alle caratteristiche personali richieste per l'esercizio delle attività professionali di agente di spettacolo, nonché i casi di incompatibilità dell'iscrizione al registro nazionale anche derivanti da eventuali carichi pendenti o da condanne subite per reati di ordine penale e per la violazione delle norme di diritto civile e commerciale;
d) i criteri e i requisiti sulla base dei quali è possibile l'iscrizione al registro nazionale dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, già svolgono professionalmente le attività di agente in Italia, nonché i criteri e i requisiti che abilitano i soggetti che svolgono professionalmente le medesime attività nell'ambito dell'Unione europea, ai soli fini del sostenimento dell'esame di idoneità;
e) i diritti e i doveri dei soggetti che esercitano l'attività di agente dello spettacolo;
f) le sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività di agente dello spettacolo senza essere iscritti al registro nazionale e per i casi di violazione dei doveri di cui alla lettera e).
4. Con i decreti legislativi di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di istituzione delle agenzie regionali per lo spettacolo alle quali sono affidati, relativamente al territorio di competenza, i medesimi compiti stabiliti per l'Agenzia nazionale ai sensi del citato comma 3. Nei medesimi decreti sono altresì definiti i criteri per la composizione delle commissioni regionali, nonché le modalità di coordinamento tra le agenzie regionali e l'Agenzia nazionale in ordine ai compiti relativi alla formazione, all'aggiornamento professionale degli iscritti e alla promozione dell'attività degli agenti.
5. Sui decreti legislativi di cui ai commi 3 e 4 esprimono il proprio parere le Commissioni parlamentari competenti.