Art. 12.
(Agenzia nazionale per lo spettacolo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia nazionale per lo spettacolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'Agenzia nazionale per lo spettacolo sono affidati la tenuta del registro nazionale degli agenti dello spettacolo e il coordinamento delle attività delle corrispondenti agenzie regionali, che tengono altrettanti registri regionali, nonché il compito di coordinare le attività di formazione iniziale, di aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione delle attività degli agenti dello spettacolo in Italia e all'estero.

 

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      2. È agente di spettacolo, ai sensi della presente legge, il soggetto che, in forza di un contratto di mandato, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di soggetti pubblici o privati, allo scopo di:

          a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;

          b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche;

          c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni artistiche in nome e per conto dell'artista, esclusivamente sulla base di un esplicito mandato dell'artista medesimo;

          d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

          e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.

      3. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi con i quali sono definiti, sulla base dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge:

          a) l'istituzione della Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro nazionale di cui al comma 1, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti al

 

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registro nazionale. Per la composizione della Commissione nazionale, si tiene conto dei seguenti criteri:

              1) la rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali;

              2) la rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

              3) la rappresentanza degli agenti dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

              4) la rappresentanza delle regioni;

          b) l'iscrizione al registro nazionale, subordinata al superamento di un esame di idoneità all'esercizio della professione, e le modalità di svolgimento dell'esame;

          c) i requisiti di carattere generale, in ordine alle caratteristiche personali richieste per l'esercizio delle attività professionali di agente di spettacolo, nonché i casi di incompatibilità dell'iscrizione al registro nazionale anche derivanti da eventuali carichi pendenti o da condanne subite per reati di ordine penale e per la violazione delle norme di diritto civile e commerciale;

          d) i criteri e i requisiti sulla base dei quali è possibile l'iscrizione al registro nazionale dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, già svolgono professionalmente le attività di agente in Italia, nonché i criteri e i requisiti che abilitano i soggetti che svolgono professionalmente le medesime attività nell'ambito dell'Unione europea, ai soli fini del sostenimento dell'esame di idoneità;

          e) i diritti e i doveri dei soggetti che esercitano l'attività di agente dello spettacolo;

          f) le sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività di agente dello spettacolo senza essere iscritti al registro nazionale e per i casi di violazione dei doveri di cui alla lettera e).

 

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      4. Con i decreti legislativi di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di istituzione delle agenzie regionali per lo spettacolo alle quali sono affidati, relativamente al territorio di competenza, i medesimi compiti stabiliti per l'Agenzia nazionale ai sensi del citato comma 3. Nei medesimi decreti sono altresì definiti i criteri per la composizione delle commissioni regionali, nonché le modalità di coordinamento tra le agenzie regionali e l'Agenzia nazionale in ordine ai compiti relativi alla formazione, all'aggiornamento professionale degli iscritti e alla promozione dell'attività degli agenti.
      5. Sui decreti legislativi di cui ai commi 3 e 4 esprimono il proprio parere le Commissioni parlamentari competenti.